Il Dietista è l'operatore sanitario, in
possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività
finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione
ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione della
politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.
Gli
specifici atti di competenza sono:
a)
organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in
generale e alla dietetica in particolare;
b)
collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario
del servizio di alimentazione;
c)
elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla
l'accettabilità da parte del paziente;
d)
collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del
comportamento alimentare;
e)
studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i
bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei
servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f)
svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla
diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero
e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di
gruppi di popolazione.
Il
dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private,
in regime di dipendenza o libero - professionale.
IL
DIETISTA IN EUROPA
La
Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei (EFAD) ha definito il
dietista "Una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in
nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione
all'alimentazione e all'educazione di gruppi di persone e di individui sia in
stato di salute, sia di malattia".
La
professione di dietista ha una definizione ufficiale stabilita dall'Ufficio
Internazionale del Lavoro con sede a Ginevra, è classificata tra le professioni
paramediche ed è stata inserita nel gruppo di Codice 0.69
IL
DIETISTA: RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Profilo
Professionale (D. M. n° 744 del 1994)
(definisce
giuridicamente il ruolo professionale e gli atti di competenza)
Roma
6 aprile 2011 - In merito alla sentenza n. 3527 del 18 febbraio 2011 del
Tribunale di Roma relativa alla citazione in giudizio promossa dall’Ordine dei
Biologi nei confronti del Prof.Eugenio del Toma e ai successivi comunicati
stampa, l’Andid (Associazione Nazionale Dietisti)comunica che il dietista:è
l’unico operatore sanitario, (in possesso di Laurea triennale in Dietistica
conseguita presso lefacoltà di Medicina), competente per legge (D.M. n. 744/94)
“per tutte le attività finalizzate allacorretta applicazione dell’alimentazione
e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e dicollaborazione
all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa
vigente”come da profilo professionale: “elabora, formula ed attua le diete
prescritte dal medico e necontrolla l’accettabilità da parte del paziente”,
svolgendo tali funzioni in piena autonomia eresponsabilità (secondo le
normative vigenti: D.L. 42/99 e D.L. 251/2000).In Europa e nel mondo la
nutrizione clinica e la dietoterapia sono di specifica competenza del dietista
(su prescrizione medica). La specializzazione medica in questo settore non
esiste, con l’unica eccezione dell’Italia.