Il Dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente. Gli specifici atti di competenza sono: a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente; d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; f) svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero - professionale. IL DIETISTA IN EUROPA La Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei (EFAD) ha definito il dietista "Una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione all'alimentazione e all'educazione di gruppi di persone e di individui sia in stato di salute, sia di malattia". La professione di dietista ha una definizione ufficiale stabilita dall'Ufficio Internazionale del Lavoro con sede a Ginevra, è classificata tra le professioni paramediche ed è stata inserita nel gruppo di Codice 0.69 IL DIETISTA: RIFERIMENTI LEGISLATIVI Profilo Professionale (D. M. n° 744 del 1994) (definisce giuridicamente il ruolo professionale e gli atti di competenza) Roma 6 aprile 2011 - In merito alla sentenza n. 3527 del 18 febbraio 2011 del Tribunale di Roma relativa alla citazione in giudizio promossa dall’Ordine dei Biologi nei confronti del Prof.Eugenio del Toma e ai successivi comunicati stampa, l’Andid (Associazione Nazionale Dietisti)comunica che il dietista:è l’unico operatore sanitario, (in possesso di Laurea triennale in Dietistica conseguita presso lefacoltà di Medicina), competente per legge (D.M. n. 744/94) “per tutte le attività finalizzate allacorretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e dicollaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente”come da profilo professionale: “elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e necontrolla l’accettabilità da parte del paziente”, svolgendo tali funzioni in piena autonomia eresponsabilità (secondo le normative vigenti: D.L. 42/99 e D.L. 251/2000).In Europa e nel mondo la nutrizione clinica e la dietoterapia sono di specifica competenza del dietista (su prescrizione medica). La specializzazione medica in questo settore non esiste, con l’unica eccezione dell’Italia.
 

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